
DECRETO BALDUZZI
Complici, probabilmente i recenti tristi casi di cronaca, relativi alla morte in campo di giovani atleti (si pensi, ad esempio, al decesso del pallavolista Bovolenta e del calciatore Morosini), il legislatore è intervenuto a regolare alcuni aspetti dell’attività sportiva, nell’intento di garantire una maggior tutela agli atleti.
Il c.d. Decreto Balduzzi, approvato definitivamente dal Parlamento, regolamenta (art. 7 comma 11) tra l’altro, le certificazioni mediche obbligatorie per le attività sportive e l’utilizzo dei defibrillatori, enunciando che: “Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro della Salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero delegato al turismo e allo sport, dispone la dotazione e l’impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche di defibrillatori semiautomatici e di altri eventuali dispositivi salvavita”.
Ottenuta anche la fiducia del Senato, il Decreto Balduzzi è divenuto Legge mantenendo presso che invariato il testo proposto dal Ministro, specie in merito ai provvedimenti previsti per la dotazione di defibrillatori in tutti gli impianti sportivi.
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LE RISPOSTE DELL'AVVOCATO
Il gestore dell’impianto è l’unico responsabile e rischia una condanna sia civile sia penale per omicidio colposo.
Deve esporre cartelli informativi che indichino chiaramente la collocazione del defibrillatore, informare tutti coloro che lavorano e che frequentano l’impianto circa la presenza e la posizione esatta del defibrillatore.
Deve informare il 118 circa la posizione del defibrillatore e comunicare i nomi delle persone formate al suo utilizzo.
Un referente identificato dal gestore che lo faccia periodicamente e a intervalli regolari, è anche possibile delegare un’azienda esterna ad effettuare verifiche funzionali sul defibrillatore in modo da certificarne il corretto funzionamento.
Basta un solo defibrillatore e le società possono acquistarlo insieme, condividendo anche l’investimento sulla formazione. Se è una singola società di gestione ad acquistarlo, resta di proprietà della stessa.
Resta di proprietà della struttura.
Spiega come funziona il cuore, la circolazione sanguigna e che cosa succede quando si verifica un arresto cardiaco. Con l’ausilio di un defibrillatore privo di batteria e un manichino impartisce le nozioni basilari del primo soccorso (massaggio cardiaco, rianimazione polmonare ecc.) e ovviamente l’utilizzo del defibrillatore stesso.
Su base volontaria.
La legge è chiara a tale proposito: il “non sanitario” non è obbligato a intervenire.
Affrontare eventuali emergenze con efficienza e tempestività, così come interpretare in modo corretto le indicazioni e i comandi che il defibrillatore impartisce all’utilizzatore e cogliere gli eventi anticipatori e i sintomi di un arresto cardiaco.
LA PAROLA ALL'AVVOCATO
Se una persona muore di attacco cardiaco e non è presente il defibrillatore il gestore dell’impianto rischia una condanna sia civile sia penale per omicidio colposo.
Quello che i gestori non comprendono – spiega l’avvocato Martinelli recentemente intervistato da Sport Industry – è che, se dovesse succedere qualcosa, rischiano una condanna penale.
Si continua a rimandare, pensando di avere ancora tempo davanti e forse sperando in una successiva proroga dei tempi. La verità, che il mondo sportivo fatica a comprendere, è che il “Decreto Balduzzi” è entrato in vigore ufficialmente il 1° luglio 2017 e che la presenza del defibrillatore non deve essere vista come un problema, ma come un’opportunità per salvare delle vite.
Tra gli impegni della società che ha in gestione l’impianto c’è anche la dislocazione nell’impianto sportivo di cartelli informativi, che indichino chiaramente la collocazione del defibrillatore, la stampa di opuscoli o la creazione di materiale video, sempre al fine di informare tutti coloro che lavorano e che frequentano l’impianto circa la presenza e la posizione esatta del defibrillatore.
Oltre a questo, il gestore ha l’obbligo di informare il 118 della posizione del defibrillatore e di comunicare i nomi delle persone formate al suo utilizzo. Infine deve essere identificato un referente che si accerti, a intervalli regolari, dello stato del defibrillatore.
Negli impianti “condivisi” da più società sportive, queste ultime possono aggregarsi e comprare il defibrillatore insieme, condividendo anche l’investimento sulla formazione, ma ovviamente nel momento in cui l’impianto passa in gestione a nuove società, il defibrillatore resta di proprietà della struttura. Così come se è una singola società di gestione ad acquistarlo, resta di proprietà della società stessa.
LA MANUTENZIONE DEL DEFIBRILLATORE
Per quanto concerne la manutenzione del dispositivo – importantissima poiché il suo mancato funzionamento vanificherebbe tutto – innanzitutto la batteria deve essere sempre ben funzionante e il referente addestrato all’utilizzo deve premurarsi di controllarne, ciclicamente, lo stato e tenerne nota.
È altrettanto importante sapere che le piastre hanno una data di scadenza che va osservata scrupolosamente. Dopo tale termine, infatti, si altera la conducibilità delle stesse e il gel adesivo tende ad aderire meno al corpo, vanificando l’efficacia dello strumento.

